Il nuovo Ape Unico 2015 (Attestato di Prestazione Energetica) da oggi, 1° ottobre 2015, cambia volto, sono state introdotte infatti diverse novità che vanno dalle classi energetiche al modello da compilare.
Le novità riguardano le modalità di rilascio, il soggetto richiedente, i controlli e le sanzioni previsti per la mancata presenza dell’Ape.
Con il Dlgs. 192/2005 viene introdotto l’Ape Unico, che riduce la frammentazione generata dai singoli metodi adottati da ogni Regione e fornisce ai cittadini linee guida nazionali utili per la compilazione dell’attestazione.
Le Regioni si sono dovute via via adeguare al modello nazionale tranne in alcuni casi in cui è stato concesso di mantenere il proprio software, come in Lombardia.
Per quanto riguarda le modalità di rilascio, vengono introdotte le seguenti novità:
- 10 classi energetiche e non più 7, indicate con lettere che vanno dalla A alla G, ed i primi quattro livelli saranno tutti in A ( da A4, massima efficienza, ad A1);
- nuovi indicatori, infatti oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti. Sono previsti indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile;
- istituzione della banca dati nazionale degli attestati (Siape) entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Ape.
L’Ape conterrà anche dei “consigli utili” per garantire il risparmio energetico: il tecnico incaricato, infatti, dovrà indicate le proposte per migliorare l’efficienza dell’immobile, indicando sia eventuali ristrutturazioni importanti, che gli interventi più semplici, insieme ai possibili costi e alle informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli. SCARICA IL MODELLO
Chi deve richiederlo?
In caso di nuova costruzione o ristrutturazione, a dover richiedere l’Ape è il costruttore.
Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a compravendita o locazione spetta al proprietario ottenere l’attestazione, ma può essere fatto redigere anche dal condominio.
Controlli e sanzioni
Le nuove Linee guida operano un giro di vite sui certificatori energetici della domenica (famoso è il caso del sito internet Groupon in cui venivano rilasciati APE da remoto a prezzi molto, troppo modici). La legge ora è chiara nell’obbligare il professionista a “effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.
Si calcola che su almeno il 2% degli attestati rilasciati scattino dei controlli e le sanzioni previste per tutti i soggetti coinvolti non sono di poco conto.
Scatteranno multe salate per i soggetti non in regola, con importi che da 700€ potranno arrivare a 18.000€. Occorre però fare una distinzione tra le tre tipologie di soggetti sanzionabili.
- I primi ad incorrere in eventuali sanzioni sono i certificatori che redigono APE non corretti: per tali soggetti le multe variano da un minimo di 700€ ad un massimo di 4.200€.
- I secondi soggetti eventualmente sanzionabili sono i direttori dei lavori: qualora non presentassero l’APE al Comune di pertinenza, essi potranno essere multati dai 1.000 ai 6.000€.
- Le sanzioni più salate spettano invece alla terza tipologia di soggetti, ovvero i costruttori/proprietari che non richiederanno l’APE per gli edifici di nuova costruzione. Per essi le multe possono variare dai 3.000 ai 18.000€.
Da chi è rilasciato?
A poter rilasciare l’Ape, dopo aver effettuato un sopralluogo dell’immobile, sono solo soggetti qualificati:
- tecnici qualificati, singoli od associati;
- Esco (una Energy Service Company);
- tutti gli enti e gli organismi in possesso dei requisiti previsti dal Dpr 75/2015 ed accreditati a livello nazionale.
Ha una validità di 10 anni dal momento del rilascio, tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In questo caso il certificato sarà da rifare.
Come valutare i costi?
Nella nuova bozza di provvedimento si introducono infine indicazioni relative ai costi della certificazione energetica. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea pubblicherà sul proprio sito una specifica sezione nella quale verranno fornite indicazioni statistiche sugli APE: dal numero di APE registrati, controllati e validati, alla loro distribuzione per classe energetica – nonché stime dei costi medi per la redazione degli APE stessi.
Finalmente viene riconosciuta l’importanza fondamentale e strategica della professione intellettuale, oggi più che mai è obbligatorio affidarsi a tecnici competenti e che abbiano, oltre le capacità di analisi, anche le capacità di proposta e programmazione di nuovi interventi.