Con una circolare l’agenzia delle entrate interviene per chiarire i termini dell’applicazione delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico ( il c.d. ecobonus) che sono state fissate al 65%.
In particolare viene chiarito che le detrazioni valgono per gli interventi di riqualicazione energetica effettuati dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Mentre il termine è prorgato fino al 3o giugno 2014 per le parti comuni del condominio o per le unità immobiliari di tutto il condominio
Le detrazioni del 65% si applicano anche a interventi di sostituzione di impianti di
riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia
e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacquaa pompa di calore dedicati alla produzione di acquacalda sanitari le cui spese siano state sostenute a partire dal 6 giugno
Nella circolare viene altresì precisato la nozione di parti comuni dell’edificio condominiale dove posso essere effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e le rate di fruizione delle detrazioni.
Infine la circolare fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle detrazioni del 50% per gli interventi destinati al recupero del patrimonio edilizio e all’acquisto di mobili ed elettrodomestici
Il testo della circolare 29/E 2013